Art. 9.
(Cessazione dell'unione di fatto).

      1. La cessazione dell'unione di fatto è dichiarata all'anagrafe in forma scritta, da ciascuno dei componenti, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
      2. La cessazione dell'unione di fatto comporta il venire meno dei diritti, delle responsabilità e delle facoltà previsti dalla presente legge.
      3. Per le controversie eventualmente insorte tra i componenti dell'unione di fatto è competente il tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio.